ammutinaménto
Indicesm. [sec. XVI; da ammutinare].
1) Reato di disobbedienza collettiva punito dal codice della navigazione e dal codice penale militare di pace. Nel primo caso sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che “in numero non inferiore al terzo” disobbediscono, collettivamente o previo accordo, a un ordine del comandante oppure si abbandonano collettivamente a una manifestazione tumultuosa (art. 1105). La seconda fattispecie si verifica quando quattro o più militari rifiutano, omettono o ritardano a obbedire a un ordine di un loro superiore, oppure persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena è la reclusione militare da sei mesi a tre anni; è invece da uno a cinque anni per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento. Ulteriori aumenti di pena sono previsti nel caso che il fatto abbia particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se il fatto è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile.
2) Per estensione, ribellione, rivolta in genere: ammutinamento dei carcerati.