agenzìa
Indicesf. [sec. XIX; da agente]. Impresa che esercita funzioni d'intermediazione in ogni tipo di affari, o che offre a terzi un determinato servizio o, infine, che esercita un'attività economica locale alle dipendenze di un ente di maggiore importanza. Fra queste hanno oggi una particolare importanza le: agenzie immobiliari, che si occupano della compravendita di beni immobili e della loro locazione; agenzie marittime, che s'interessano al trasporto di passeggeri e di merci via mare; agenzie turistiche, che organizzano viaggi a scopo culturale o ricreativo in ogni parte del mondo; agenzie teatrali, che procurano contratti ai singoli artisti o preparano tournée per interi complessi nazionali o esteri; agenzie di recapito, che recapitano la corrispondenza delle ditte a clienti acquisiti o acquisibili e sono particolarmente attive nel campo pubblicitario; agenzie di stampa o d'informazioni e fotografiche, che forniscono notizie, articoli e documentazione fotografica ai vari organi di stampa; agenzie di banca, che svolgono in zone decentrate l'attività bancaria in nome dell'istituto centrale da cui dipendono; agenzie d'assicurazioni, che svolgono un lavoro capillare in rioni cittadini e nella provincia; agenzie consolari, che sostituiscono il funzionario consolare di carriera in località scelte dal ministro degli Esteri. Agenzia d'imposte, vecchia denominazione dell'Ufficio delle entrate (già Ufficio distrettuale delle imposte dirette). Agenzia di pubblicità, organizzazione autonoma composta da personale specializzato, che studia, sviluppa e porta all'attuazione campagne pubblicitarie per conto di terzi, dopo averne discusso e determinato gli obiettivi da raggiungere. § Nella terminologia giornalistica, termine usato per indicare sinteticamente un comunicato trasmesso, tramite telescrivente o computer, agli organi della stampa, della radio o della televisione da parte delle imprese (dette agenzie di stampa, o d'informazioni) che si occupano di raccogliere e fornire ai media notizie e documentazione fotografica.
❏ In diritto, contratto di agenzia: contratto con il quale una parte (l'agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (proponente) e dietro pagamento di una provvigione la conclusione di contratti in una zona determinata (Codice Civile, art. 1742-1753). L'agente ha diritto all'esclusiva nella sua zona, con l'obbligo però di non assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza fra loro. Elemento essenziale del contratto è la stabilità; il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato e in questo caso ciascuna delle parti deve dare, per recedere dal contratto, un congruo preavviso. L'agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari compiuti nella zona di sua competenza, ma sono a suo carico le spese di agenzia; in taluni casi all'agente è concessa anche la rappresentanza legale del proponente, ma anche in tale ipotesi egli non perde la caratteristica di operatore autonomo, che svolge la sua attività a suo rischio e pericolo.