Lessico

sm. [sec. XIV; da affittare]. Cessione, dietro compenso stabilito, del godimento di un bene immobile o anche mobile per un periodo determinato. Concretamente, anche il prezzo dovuto a chi affitta. § In diritto civile si definisce affitto (a differenza della locazione) il contratto che dà diritto a fruire di beni necessari all'esercizio di un'impresa dietro corresponsione di una somma pattuita. Essendo vincolante per l'affittuario l'esercizio dell'impresa, l'affittante ha diritto alla rescissione del contratto qualora i beni affittati non risultino destinati alla gestione economica dell'azienda, come precisato nelle clausole contrattuali.

Diritto: affitto dei fondi rustici

La particolare natura dell'impresa agricola richiede che l'affittanza si protragga per tutto il tempo necessario a completare il ciclo di avvicendamento delle colture e proprio in questo senso la legge 3 maggio 1982, n. 203 sui contratti agrari (che in gran parte ha accolto la normativa della legge 11 febbraio 1971, n. 11) fissa in 15 anni (rinnovabili tacitamente per eguale periodo, qualora non sia stata data regolare disdetta, almeno un anno prima della scadenza del contratto) il minimo di durata del contratto. Quest'ultimo può essere risolto, in aggiunta alla regolare disdetta, nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di gravi inadempienze contrattuali. Il canone d'affitto si corrisponde solo in danaro. Il canone è determinato moltiplicando il reddito dominicale per i coefficienti stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale (istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) che ogni tre anni procede all'aggiornamento dei coefficienti stessi. Nei casi di migliorie apportate dal proprietario, l'aumento del canone è stabilito dalla competente Commissione Tecnica Provinciale, se invece sono state introdotte dall'affittuario, questi ha diritto a un'indennità equipollente. Le riparazioni ordinarie sono a carico dell'affittuario, quelle straordinarie spettano al proprietario. I danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali, risultati non inferiori al 30% della normale produzione, danno diritto a una congrua diminuzione del canone; tale diminuzione non dovrà essere inferiore al 35%; per danni maggiori aumenta la relativa percentuale della diminuzione. Qualora il concedente si rifiuti di ricevere il canone dell'affittuario, questi sarà ritenuto adempiente se depositerà la somma su libretto postale o bancario. L'affittuario ha diritto a prendere tutte le iniziative per gestire razionalmente l'azienda e può anche partecipare a organismi associativi per la conduzione, la coltivazione, il miglioramento e la commercializzazione dei prodotti agricoli. In caso di migliorie la legge contempla la concessione di contributi e di agevolazioni. La cessione del contratto di affitto, come ogni subconcessione, è vietata, a meno che non si tratti di componenti della famiglia dell'intestatario. Non sono valide rinunce o transazioni riguardanti i diritti dell'affittuario. Hanno invece validità le convenzioni concluse dalle parti davanti al giudice. Eventuali controversie sono di competenza delle sezioni speciali agrarie (legge 2 marzo 1963, n. 320).

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