affiliazióne
IndiceLessico
sf. [dal latino tardo affiliatǐo-ōnis]. L'affiliare, l'essere affiliato. In particolare in psicologia: bisogno di affiliazione, bisogno secondario, dipendente dalla struttura sociale, costituito dalla tendenza dell'individuo a creare un legame con una o più persone in vista di un obiettivo comune, per motivi sentimentali o sessuali, o semplicemente per paura della solitudine. Esso è strettamente legato alla maggiore o minore sicurezza dell'individuo.
Diritto
Istituto creato al fine di dare uno status familiare ai minori di diciotto anni dei quali non si conoscano i genitori; o che siano riconosciuti dalla sola madre, ma questa sia impossibilitata a provvedere al loro mantenimento; ovvero siano riconosciuti dal padre, ma abbandonati o ricoverati o assistiti da un istituto di pubblica assistenza. Nel Medioevo, presso i popoli che avevano adottato il diritto romano, l'affiliazione aveva le prerogative dell'adozione e nel contempo della donazione mortis causa. Era un negozio successorio che diveniva efficace dopo la morte dell'affiliante e la sua irrevocabilità ne impediva l'annullamento. L'affiliato, acquisendo il nuovo status, agiva in qualità di figlio. § Nel diritto italiano l'affiliazione attribuiva all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori e l'obbligava a mantenere, educare e istruire l'affiliato al quale poteva dare il suo cognome. Competente per il procedimento di affiliazione era il giudice tutelare il cui provvedimento veniva sottoposto all'omologazione del tribunale. Il giudice, prima di accogliere la domanda di affiliazione, assumeva informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente e sul modo in cui questi avrebbe provveduto alle cure del minore. Il giudice, inoltre, doveva sentire l'istituto presso il quale il minore era stato ricoverato o assistito, i parenti prossimi, il minore stesso e il coniuge del richiedente. L'affiliazione poteva essere revocata, su richiesta degli interessati, o essere dichiarata estinta in caso di reintegrazione del minore nella potestà dei genitori. La legge 4 maggio 1983, n.184 ha abolito l'istituto dell'affiliazione.