affido
sm. [da affidare]. Istituto giuridico regolamentato dalla legge 4 maggio 1983, n.° 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149, con cui viene disposto da parte di un servizio locale l'affidamento di un minore a un nucleo familiare in via temporanea, quando la famiglia d'origine non è in grado di fornire al figlio protezione e assistenza indispensabili. L' familiare può essere: giudiziale, nel caso in cui sia disposto dai servizi sociali e adottato tramite un provvedimento del giudice tutelare; consensuale, nel caso in cui sia condiviso e approvato dai genitori. Tale intervento presuppone una valutazione del servizio sociale che comprende la recuperabilità della famiglia d'origine e l'importanza del mantenimento dei rapporti con i genitori anche in assenza di ipotesi di rientro. La famiglia affidataria provvede al mantenimento, educazione e istruzione del minore, e riceve un contributo erogato dall'ente locale secondo quanto previsto dal regolamento a prescindere dal proprio reddito poiché si intende connotare l'affido come servizio. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affido familiare, il minore in stato di necessità può essere affidato a comunità alloggio. In questi casi si parla di affido di minori in strutture. La legge 28 marzo 2001, n.149 ha decretato la chiusura degli orfanotrofi al 31 dicembre 2006. Per questi casi la normativa prevede che il minore venga accolto in strutture di tipo familiare, come le case-famiglia. L'affido preadottivo è quello che precede la dichiarazione di adozione da parte del tribunale ed è previsto a favore dei minori che siano già stati dichiarati in stato di adottabilità. Il Tribunale dei Minori dispone l'affido preadottivo di un minore adottabile ai coniugi che hanno effettuato l'intero iter previsto dalla normativa in vigore per l'adozione nazionale. Al termine del periodo prestabilito di osservazione e collaborazione da parte dei Servizi Sociali, il Tribunale dei Minori potrà legittimarne l'adozione.