accasermaménto o accasermaménto
Redazione De Agostini
sm. [da accasermare]. Alloggiamento in caserma, cioè in un complesso edilizio con annesse aree coperte e libere, idoneo a soddisfare tutte le esigenze dell'igiene, dell'istruzione dei reparti, del funzionamento dei comandi, del decoro, di corpi militari e delle forze di polizia. Con la legge n. 703 del 2 luglio 1952 l'onere per l'accasermamento delle forze di polizia è stato trasferito dall'amministrazione provinciale al bilancio dello Stato (Ministero degli Interni).