Róma, Convenzióne di-

convenzione sulle obbligazioni stipulata a Roma ed entrata in vigore il 1º settembre 1991. A partire da questa data essa diviene diritto positivo dei Paesi comunitari che hanno ratificato la Convenzione stessa e nessun contratto multinazionale o transfrontaliero stipulato da un cittadino di uno Stato della Comunità Europea potrà essere concluso validamente in difformità delle disposizioni della Convenzione. In base all'art. 3 della Convenzione, il contratto è regolato dalla legge (anche diversa dalla legge di uno Stato contraente) scelta dalle parti. La scelta deve essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Tuttavia le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto a una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza. In mancanza di scelta, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto. Diverso è il regime giuridico qualora si tratti di contratto concluso da consumatori ovverosia di contratto che abbia per oggetto la fornitura di beni materiali o di servizi per un uso estraneo all'attività professionale del consumatore. In tal caso, la scelta della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del Paese nel quale risiede abitualmente.

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