Dei delitti e delle péne

trattato di C. Beccaria (1764). Riprendendo i concetti rousseauiani, Beccaria contrappone al principio del vecchio diritto penale “è punito perché costituisce reato” il nuovo principio “è punito perché non si ripeta”. Su questa base Beccaria conduce una serrata critica della legislazione penale: le leggi devono in primo luogo essere chiare; esse devono solo tutelare la collettività; non è giusto pertanto infierire con torture, umiliazioni e carcere preventivo prima di aver accertato la colpevolezza. L'accusa e il processo devono essere pubblici. La pena deve essere commisurata al danno arrecato. Contraria allo spirito del contratto sociale è la pena di morte.

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