senàto
IndiceLessico
sm. [sec. XIII; dal latino senātus -ūs, da senex senis, anziano, vecchio].
1) In Roma e in altri Stati del mondo antico, il supremo consiglio dello Stato, nei tempi più antichi costituito dalle persone più anziane: il Senato di Atene, di Sparta. Nel Medioevo, nome di magistrature di varia natura.
2) Oggi, in alcuni Stati a regime politico bicamerale, uno dei due rami del Parlamento: il presidente, i membri del Senato; per estensione, la carica di senatore: aspirare al Senato; l'insieme dei senatori e ciascuna delle loro adunanze: assistere alle sedute del Senato; parlare al Senato; anche la sede, il palazzo in cui i senatori si riuniscono: l'incontro è avvenuto al Senato.
3) Nome di organi assembleari, per lo più con funzioni amministrative: Senato accademico, nelle università italiane, organo di governo composto dal rettore e dai presidi delle varie facoltà.
4) Per estensione, consiglio, assemblea o riunione in genere, composta da persone anziane: era presente tutto il Senato del Paese.
5) Scherzosamente, per accostamento a seno (anatomia e altro), seno femminile piuttosto prosperoso.
Cenni storici: il Senato nell'antica Grecia
Organismo (greco gerusía) comune a molte città greche, costituito già nell'età arcaica dai rappresentanti più autorevoli per età delle famiglie nobili; la sua prerogativa originaria era quella di assistere, consigliare e controllare il re. Con la caduta della monarchia, la gerusia o gli organi a essa corrispondenti assunsero poteri anche maggiori; in Atene, erede dell'antica gerusia fu l'areopago le cui prerogative, dopo le riforme di Clistene, furono assorbite dalla bulè perdendo tuttavia ogni connotato relativo all'età. A Sparta l'antico consiglio regio si trasformò in un collegio di 28 membri presieduto dai due re, mantenne la caratteristica dell'anzianità e il potere di proporre e deliberare nei confronti dell'apella e deteneva estesi poteri giudiziari. Si ha notizia della presenza di una gerusia a Creta, Elide, Corinto, Cnido e Argo.
Cenni storici: il Senato nell'antica Roma
Nella costituzione romana, dal tempo dei primi re (sec. VIII a. C.) fino a Giustiniano (sec. VI d. C.), il Senato fu organo consultivo prima del re, poi del magistrato repubblicano, del principe, del monarca assoluto. Alla morte del re aveva inizio l'interregnum e gli auspicia ritornavano al Senato finché non fosse stato raggiunto un accordo sulla scelta del nuovo re; l'interregnum rimase in vigore anche durante l'età repubblicana. Il Senato acquistò sempre maggior importanza nel corso dell'età repubblicana, soprattutto nella gestione della politica estera e di quella interna. Le magistrature erano annuali e il collegio fu composto da un numero via via sempre più rilevante di ex magistrati: furono proprio questi ultimi, dopo L. C. Silla, i soli chiamati a comporlo. Al Senato era riservata una funzione consultiva, che consisteva nel rilasciare pareri ai magistrati, e l'auctoritas, con la quale interveniva per mezzo di senatoconsulti nella ratifica delle deliberazioni comiziali. Nel corso del sec. III a. C., a tale ratifica si sostituì un controllo preventivo cui veniva sottoposto il progetto di deliberazione che il magistrato intendeva sottoporre a una delle assemblee popolari. Verso la fine della repubblica vennero talvolta deliberati senatusconsulta ultima che sospendevano le libertà costituzionali. Durante il principato, il Senato divenne fonte di diritto, esplicò funzioni giudiziarie, partecipò alla scelta del successore del principe; unitamente ai cavalieri si occupò della proposta e quindi della scelta dei più importanti magistrati, già esistenti in età repubblicana. La funzione legislativa del Senato si esaurì nel corso del sec. III d. C., dopo che per un certo tempo l'imperatore, sia direttamente che per mezzo di questori, aveva letto in Senato le sue orationes (oratio principis in senatu habita), contenenti le norme che voleva introdurre e che venivano approvate per acclamazione. Durante la monarchia assoluta il Senato divenne un organo consultivo, composto dai più ricchi personaggi e dai più alti funzionari dell'Impero. I figli dei senatori si trovavano in una posizione particolare, che facilitava la possibilità di diventare a loro volta senatori oltre che usufruire di disposizioni particolari in materia matrimoniale e penale.
Cenni storici: il Senato nel Medioevo
Dopo la caduta dell'Impero romano (476), il Senato continuò a funzionare nella misura consentita dalla nuova situazione e dall'emergere dell'autorità della Chiesa anche nel campo del potere civile. Giustiniano lo ripristinò e numerosi sono gli accenni al Senato romano nel Codice, nelle Istituzioni, nel Digesto e nelle Novelle, quale fonte del diritto e fulcro della gestione del potere. Sono noti anche gli interventi del Senato per contrastare iniziative papali troppo marcate dalla ricerca di ulteriore spazio nel campo civile e per sollecitare dall'imperatore un aiuto consistente contro i Longobardi (580). Nei secoli seguenti, anche per grosse carenze del potere imperiale, l'invadenza della Chiesa nel potere temporale divenne sempre più forte e l'attività del Senato risultò sminuita nel potere e alterata nelle funzioni e nella struttura. Da documenti dei sec. IX-XI il Senato appare un'assemblea di nobili romani che interveniva nell'elezione del papa, svolgeva ancora una certa attività legislativa e amministrativa (specie nel settore alimentare), ma era ormai alle dirette dipendenze del papa. Maggiore autorità venne al Senato romano con la renovatio senatusdel 1143: l'assemblea cambiò radicalmente la sua formazione sociale, perché alla carica furono nominati membri di estrazione popolare; a essa erano demandati poteri legislativi, amministrativi, giudiziari e finanziari. La sua posizione politica venne spesso a trovarsi in contrasto non solo con i nobili, ma con gli stessi pontefici, acquistando una maggiore autonomia anche nei loro confronti. Ne è prova, per esempio, la posizione tenuta dal Senato romano contro lo stesso pontefice nel caso di Arnaldo da Brescia. Discordie intestine causarono la decadenza del Senato, che fu ridotto a un unico senatore o a uno sparuto numero di membri sull'esempio di quanto allora avveniva nei Comuni italiani. Nel 1278 il papa Niccolò III avocò a sé la nomina di un unico senatore e il Senato praticamente scomparve.
Cenni storici: il Senato veneto
Maggiore prestigio godette invece il Senato veneto, istituito nel 1172 e formato inizialmente da un numero imprecisato di membri, chiamati rogati o pregadi, perché lo stesso doge li “pregava” di far parte del suo Consiglio. Nel 1230 il numero dei senatori fu fissato in 60, scelti fra i membri del Maggior Consiglio. In seguito il Senato aumentò i suoi membri incorporando anche gli avogadori, membri delle Quarantie, dei tre ordini dei Savi, della Zonta e di altre magistrature fino a raggiungere il numero di ca. 300. La nomina dei senatori era fatta da elettori designati dal Maggior Consiglio; il Senato funzionava da tribunale supremo in materia amministrativa, con vasta giurisdizione anche in materia giudiziaria; precipuo poi era il suo ruolo nella politica, nell'economia e nelle questioni militari. Al Senato appartenevano i 16 Savi e i 10 della Signoria, che formavano l'esecutivo. Quasi uguali nella forma, ma ben inferiori per lustro e importanza furono i Senati di Bologna, di Firenze, di Pisa, di Lucca ecc.
Cenni storici: il Senato milanese
A Milano il Senato fu fondato nel 1499 dalla fusione del Consiglio Segreto con il Consiglio di Giustizia. Lo componevano giuristi, ecclesiastici, cavalieri nominati per un tempo determinato, oltre a 15 (poi 17) nominati a vita. Il Senato divenne fondamentale nello Stato milanese, perché aveva poteri di carattere costituzionale e le sue delibere erano definitive; al Senato spettava anche la registrazione di tutti gli atti del governo e che l'attribuzione non fosse formale lo dimostra il fatto che un atto del duca non poteva diventare esecutivo senza l'approvazione del Senato. Il succedersi delle varie dominazioni ebbe però grande influenza sul Senato milanese: lo Sforza tentò di sostituirlo con gli antichi Consigli, gli spagnoli lo privarono di molte prerogative, Giuseppe II, infine, lo soppresse.
Cenni storici: il Senato sabaudo
Nello Stato sabaudo il Senato aveva funzioni amministrative e larghi poteri giurisdizionali; sua prerogativa era anche la verifica degli atti del sovrano. Verso il 1330 il Senato si sdoppiò in due sezioni: l'una fu al servizio diretto del re in funzione di governo; l'altra aveva sede propria e agiva autonomamente come Corte suprema di giustizia: questa specie di Senato-Consiglio agiva a Chambéry, ma dal 1436 se ne trova uno consimile a Torino, che assunse più tardi (ca. 1543) il solo nome di Senato. In origine era composto da un presidente, otto senatori, un avvocato e due segretari, l'uno per le cause civili, l'altro per quelle penali. L'assemblea agiva in solido, collegialmente. Fra le sue competenze vi era anche la verifica degli atti del sovrano, ma in pratica questo potere risultava limitato e talvolta scompariva completamente, perché bastava che il re fosse presente fisicamente alle sedute del Senato perché questo, che godeva solo di potere delegato (e a delegarlo era lo stesso re), decadesse da questo potere in forza del principio: ubi maior, minor cessat. Attività normale del Senato era il giudizio delle cause concernenti le massime istituzioni politiche e giudiziarie dello Stato; le controversie fra nobili e clero in materia di signoria e di giurisdizione; le questioni concernenti gli stranieri e i diritti dotali; le cause criminali; in campo amministrativo dirigeva la polizia e interveniva nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Sulla tipologia del Senato di Torino sorsero altri Senati a Nizza (1614), a Casale (1730), a Pinerolo (1770), a Genova (1815). Lo Statuto Albertino trasformò i vari Senati in Magistrature d'appello. Con il formarsi di nuovi Stati sotto la spinta del nazionalismo risorgimentale, il Senato venne configurandosi come una seconda Camera, dove l'anzianità perse molto del suo significato originario (oggi pochi anni dividono l'eleggibilità di un senatore da quella di un deputato). Grande significato democratico ebbe invece l'eleggibilità del Senato a suffragio universale (introdotto nel 1912 per i soli cittadini maschi e poi, nel 1946, esteso anche alle donne), anche se ancor oggi resiste in alcune Costituzioni l'elezione del Senato da parte di un numero ristretto di elettori o la nomina di un certo numero di senatori (in verità ormai molto modesto) da parte del presidente della Repubblica.
Diritto
Una delle Camere da cui è costituito il Parlamento. Di esso fanno parte senatori eletti e senatori a vita. I senatori eletti durano in carica cinque anni e sono in numero di trecentoquindici. Il Senato è eletto su base regionale dagli elettori che hanno superato il 25º anno di età. Possono essere candidati soltanto coloro che hanno compiuto il 40º anno di età. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari ai 3/4 dei seggi assegnati alla regione. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi è costituita un'unica circoscrizione elettorale. Il Molise è ripartito in due collegi uninominali mentre la Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio. Il Senato è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Dopo il referendum del 18 aprile 1993 e con la legge del 4 agosto 1993, n. 276, che ha modificato la legge 6 febbraio 1948, n. 29, i seggi senatoriali sono attribuiti con sistema maggioritario. Senatori a vita sono di diritto, salvo rinunzia, tutti gli ex presidenti della Repubblica; inoltre sono tali cinque cittadini che il presidente della Repubblica ha il potere di nominare per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il Senato esercita con la Camera dei Deputati la funzione legislativa e tutte le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento. È presieduto da un presidente eletto dallo stesso Senato fra i suoi membri. Il presidente del Senato esercita eccezionalmente le funzioni di presidente della Repubblica ogni qual volta questi sia impossibilitato ad adempierle (art. 86 della Costituzione). Il Senato svolge le proprie funzioni in base a un regolamento adottato dalla stessa Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 64 della Costituzione. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ha raccolto in un testo unico tutte le preesistenti disposizioni, succedutesi dal 1948 fino al 1993 (anno in cui i risultati del referendum del 18 aprile avevano portato alla radicale riforma dell'istituzione).