Lessico

sm. [sec. XIII; latino consilíum, luogo dell'assemblea, assemblea, decisione].

1) Suggerimento che si dà a qualcuno per aiutarlo a risolvere una difficoltà o per indurlo a prendere una decisione. Per estensione, parere professionale: il consiglio del medico, dell'avvocato. In particolare, nella religione cattolica consigli evangelici (o di perfezione) sono dette, secondo la definizione di R. Bellarmino, quelle opere “che il Cristo non ci ordina ma ci espone, non ci comanda ma ci raccomanda” diversamente dai comandamenti e dai precetti, che hanno carattere obbligatorio. I consigli ecclesiastici sono essenzialmente i tre codificati nell'antica regola benedettina come voti, ossia la povertà volontaria, la castità perpetua e l'obbedienza perfetta (Matteo 16, 24; 19, 16-2; 20, 26; Luca 22, 26). Essi rappresentano la via indicata dal Redentore per raggiungere la perfezione cristiana.

2) Riflessione, ponderazione: la notte porta consiglio. In particolare, uno dei sette doni dello Spirito Santo.

3) Proposito, determinazione: mutare consiglio, cambiare idea. In particolare, in filosofia, esame da parte dell'intelletto dei mezzi atti a raggiungere il fine; è seguito dall'atto volitivo, che opera una scelta tra i mezzi esaminati dall'intelletto.

4) Consultazione, colloquio, riunione, assemblea: tenere consiglio.

5) Organo collegiale, con funzioni amministrative, deliberative, consultive, ecc.

Diritto: diritto commerciale

Consiglio di amministrazione. Organo esecutivo cui è affidata l'amministrazione delle società, quando non è demandata a una singola persona (amministratore unico) ma collegialmente a più persone. Il consiglio d'amministrazione viene nominato nell'atto costitutivo al momento della formazione della società e, successivamente, dai soci riuniti in assemblea; a esso, ovvero al suo presidente, spetta, secondo le norme statutarie, il potere di rappresentanza della società. L'eleggibilità alla carica di consigliere di amministrazione varia a seconda del tipo di società: così, nelle società di persone l'amministrazione spetta disgiuntamente, ovvero congiuntamente, a tutti i soci tranne che, nelle s.a.s., ai soci accomandanti che, qualora operassero in qualità di amministratori, perderebbero il beneficio della responsabilità limitata e si trasformerebbero di fatto in soci accomandatari; analogamente per le s.a.p.a.; di contro, nelle società di capitali l'amministrazione può essere attribuita anche a non soci. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente e può delegare parte delle proprie funzioni a un organismo ristretto, il comitato esecutivo,ovvero a singoli membri, gli amministratori delegati. Gli amministratori sono assoggettati a un regime di responsabilità civile per tutti gli atti da essi compiuti, con colpa o con dolo, da cui derivi un danno alla società (in tal caso può essere promossa dall'assemblea dei soci l'azione sociale di responsabilità), ai creditori sociali (che in tal caso possono promuovere l'azione surrogandosi all'assemblea), al socio, ovvero al terzo (che può promuovere l'azione individuale di responsabilità).

Scienze politiche: ordinamento statale

Consiglio di Stato. Organo “ausiliario” previsto dalla Costituzione (art. 100) con una duplice funzione, quella di “consulenza giuridico-amministrativa” e quella di “tutela della giustizia nell'amministrazione”. La magistratura del Consiglio di Stato è costituita da un presidente, ventidue presidenti di sezione, settantaquattro consiglieri, sette primi referendari e sette referendari. Le prime tre sezioni esercitano la funzione consultiva, le altre tre quella giurisdizionale. Esistono poi l'adunanza generale e l'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali. Il suo ordinamento e le sue funzioni sono stabilite dal T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, che rimane fondamentale, nonostante le notevoli modificazioni posteriori. I pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva possono essere facoltativi od obbligatori (per esempio, sui progetti di testi di regolamenti o testi unici di leggi, sui ricorsi straordinari al capo dello Stato). I pareri vengono richiesti dal Consiglio dei Ministri o dai ministri stessi. In sede giurisdizionale il Consiglio di Stato, prima della istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.), era competente a decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti amministrativi definitivi, lesivi di un interesse legittimo di individui e di enti morali. L'articolo 27 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, prevedeva una serie di ipotesi in cui il Consiglio di Stato si pronunziava anche nel merito, giudicando quindi non soltanto sulla legittimità dell'atto, ma anche sulla sua opportunità e convenienza. Il Consiglio di Stato aveva anche una giurisdizione esclusiva, prevista dall'articolo 28 del R.D. citato su alcune ipotesi. Con l'istituzione dei T.A.R., attuato il doppio grado di giurisdizione previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le suddette competenze, prima appartenenti in unico grado al Consiglio di Stato, sono state trasferite ai T.A.R. in primo grado e il Consiglio di Stato è diventato giudice di appello, conservando, nell'ambito di detta giurisdizione, poche competenze di unico grado riguardanti alcuni giudizi di ottemperanza ai giudicati. Presso il Consiglio di Stato è istituito il Consiglio di presidenza dei T.A.R. con attribuzioni relative al rapporto d'impiego della magistratura di detti tribunali. § Consiglio dei Ministri. Organo costituzionale collegiale del potere esecutivo (Costituzione, art. 92). Il funzionamento del Consiglio è regolato dal R.D. 14 novembre 1901, n. 466 e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Le sue principali attribuzioni riguardano le “questioni di ordine pubblico e di alta amministrazione”; l'esame dei disegni di legge che il governo intende presentare al Parlamento e anche l'eventuale ritiro dei progetti già presentati; il prelievo di somme dal fondo di riserva per spese impreviste; la determinazione e variazione delle attribuzioni dei vari ministeri; l'esame di proposte di trattati internazionali e la loro interpretazione; l'esame e la delibera sui decreti-legge, sui decreti legislativi, sui regolamenti generali di pubblica amministrazione; i conflitti di competenza fra i vari ministeri; la nomina di numerose cariche dello Stato (sottosegretari, alcuni consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, prefetti). Al presidente del Consiglio spetta convocare le adunanze, dirigere le discussioni e registrare le deliberazioni; inoltre egli può chiedere che il Consiglio deliberi su qualunque affare, sul quale ritenga opportuno ascoltare il parere del Consiglio stesso. § Consiglio di amministrazione. Organo collegiale consultivo presso ogni ministero. È composto dal ministro o dal sottosegretario ed è composto dai direttori generali e dai funzionari di pari grado o superiore che hanno la direzione effettiva di un servizio. Esiste anche presso enti di diritto pubblico. § Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Massimo organo teorico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche. Costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è composto dal presidente, dai presidenti di sezione e da numerosi rappresentanti dei ministeri nominati con decreto presidenziale su proposta del ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri; durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio è formato dall'assemblea generale e da sei sezioni, ognuna con un comitato composto dal presidente e da dieci membri. Esso si pronuncia sui programmi e gli schemi di regolamento per le nuove opere pubbliche, sugli schemi di capitolato, sui progetti di bonifica, sui contratti. § Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, vedi C.N.E.L.. § Consiglio regionale. Organo che, nella Regione, esercita la potestà legislativa e regolamentare. Le sue funzioni sono disciplinate dalla Costituzione (art. 121-122) e dalle leggi 10 febbraio 1953, n. 62, e 23 dicembre 1970, n. 1084, nonché dei singoli Statuti regionali che stabiliscono le “norme relative all'organizzazione interna della Regione” (art. 123 della Costituzione). I Consigli regionali a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti (art. 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108). Per l'attribuzione dei seggi la legge n. 43 del 23 febbraio 1995 ha disposto l'adozione di una soluzione mista (80% proporzionale, 20% maggioritario), in grado di assicurare alle liste collegate un premio di maggioranza. Il Consiglio regionale può fare delle proposte di legge alle Camere (art. 121 Costituzione, comma II). Esso elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori (art. 122 Costituzione). I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 122 Costituzione, comma IV). § Consiglio provinciale. Organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo della provincia. I suoi membri sono eletti a suffragio universale col sistema uninominale e durano in carica quattro anni. Il loro numero varia da 24 a 45 in proporzione del numero di abitanti della provincia. L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti collegate a un candidato alla presidenza, in base alla legge 25 marzo 1993, n. 81. Spetta a esso l'elezione del presidente e della giunta provinciale. Tali organi sono eletti, sulla base di un documento programmatico, con una votazione a scrutinio palese. A tal fine vengono indette tre successive votazioni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza assoluta dei consiglieri, il Consiglio provinciale viene sciolto con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'Interno. Fra le attribuzioni del Consiglio provinciale vi sono l'adozione dello statuto provinciale, i bilanci, i conti consuntivi, la disciplina e lo stato giuridico del personale dipendente della provincia, l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi provinciali (art. 32 legge 8 giugno 1990, n. 142). § Consiglio di prefettura. Organo collegiale dell'amministrazione governativa nella provincia con funzioni consultive. Soppresso, era composto dal prefetto, che lo presiedeva, e da due consiglieri; dava pareri nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. § Consiglio comunale. Organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo del comune. Esso dura in carica quattro anni ed è composto dal sindaco e da un numero di membri variabile a seconda della popolazione comunale: da un minimo di 12 membri nei comuni con meno di 3000 abitanti ad un massimo di 60 membri nei comuni con una popolazione superiore a un milione di abitanti. L'elezione del Consiglio comunale avviene sulla base di liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere comunale contestualmente collegate a un candidato alla carica di sindaco (legge 25 marzo 1993, n. 81). Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario; negli altri comuni invece si applica un sistema proporzionale con un premio di maggioranza alla lista (o alle liste collegate) vincente. Il Consiglio comunale delibera su tutti gli oggetti propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti dalla legge alla giunta o al sindaco; esso può però delegare la giunta a deliberare intorno a quegli oggetti che non siano esplicitamente demandati alla competenza esclusiva del consiglio. La legge 8 giugno 1990, n. 142, all'art. 32 definisce le sue competenze, attribuendo al Consiglio comunale l'adozione dei seguenti atti fondamentali: statuto dell'ente comunale e delle aziende speciali; ordinamento degli uffici e dei servizi; piani finanziari; programmi di opere pubbliche; bilanci e conti consuntivi comunali; piani territoriali e urbanistici; disciplina dello stato gerarchico e delle assunzioni del personale; concessione di pubblici servizi; istituzione di tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Scienze politiche: ordinamento giudiziario

Consiglio Superiore della magistratura. Organo previsto dalla Costituzione (art. 104-107) per assicurare alla magistratura autonomia e indipendenza. È presieduto dal capo dello Stato e di esso fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Gli altri membri sono eletti per un terzo dal Parlamento in seduta comune fra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio professionale; per gli altri due terzi sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i membri designati dal Parlamento. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti (art. 104 Costituzione). Il Consiglio Superiore della magistratura delibera sulle assunzioni dei magistrati, sulle assegnazioni delle funzioni e delle sedi, sui trasferimenti e sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e su qualunque provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati stessi. In ordine all'azione disciplinare, questa può essere promossa dal ministro di Grazia e Giustizia o dal procuratore generale presso la Cassazione, presso le sezioni del Consiglio competente. Il ministro può inoltre intervenire alle sedute del Consiglio quando ne sia richiesto dal presidente o quando ritenga opportuno, ma non può assistere alla deliberazione. § Consiglio giudiziario. Organo collegiale che, presso ogni Corte d'Appello, delibera sull'ammissione dei magistrati al concorso per promozioni e applica il regolamento disciplinare fra i magistrati fino al grado di giudice e di equiparati. È composto dal presidente, dal procuratore generale e da 5 magistrati della Corte; viene eletto da tutti i magistrati del distretto e dura in carica due anni.

Scienze politiche: sindacalismo

Consigli operai. Organismi dei lavoratori che, nell'ambito dell'azienda, svolgono compiti di carattere politico-sindacale. A essi, infatti, compete il controllo sulla produzione e sulla distribuzione. I consigli operai sorsero in Russia, e precisamente a Pietroburgo, nel febbraio 1917, all'interno del vasto movimento politico e sociale che aveva alimentato la rivoluzione sovietica. Ben presto, però, di fronte alla necessità di ricostruzione dell'apparato economico, la centralizzazione del controllo dell'economia da parte dello Stato bolscevico, la concezione leninista dello stesso condussero a demandare al sindacato e al partito funzioni prima assegnate a tali consigli. § Consigli di gestione. Organi rappresentativi dei lavoratori di un'azienda. Sorti in Italia subito dopo la Liberazione, i consigli erano gli eredi dei CLN aziendali, che funzionavano nella clandestinità durante l'occupazione tedesca e che ebbero parte importante nel salvare il patrimonio industriale della nazione, nella ricostruzione e riattivazione delle imprese. Istituiti formalmente il 24 aprile 1945, essi si diffusero rapidamente in varie aziende, riuscendo a ottenere un riconoscimento contrattuale in importanti gruppi dell'industria come la FIAT, la Montecatini, l'Ilva, ecc. Compito dei consigli era l'organizzazione del contributo degli operai, dei tecnici e degli impiegati al controllo sulla produzione in favore del suo sviluppo per la ricostruzione economica del Paese. Dal 1947, l'attività dei consigli in fabbrica divenne sempre più difficile e in pochi anni questi organi scomparvero completamente. § Per il Consiglio di fabbrica, vedi alla voce.

Istruzione: ordinamento scolastico

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Organo consultivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'istruzione universitaria, media ed elementare. Può a buon diritto essere considerato l'erede del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, introdotto dalla legge 13 novembre 1859 (Casati). I decreti delegati non hanno apportato grandi variazioni al Consiglio. La novità maggiore riguarda la diversa rappresentatività da esso acquisita, in quanto sono scomparsi del tutto i rappresentanti nominati direttamente dal ministro e la quasi totalità del consiglio è ora composta di rappresentanti appartenenti al mondo della scuola.§ Consiglio scolastico provinciale. Collegio esistente presso ogni Provveditorato agli Studi con funzioni consultive, amministrativee di controllo. Anch'esso fu istituito dalla legge Casati, con il compito precipuo di controllare le attività didattico-amministrative delle scuole elementari della provincia. Le competenze del consiglio si estendono alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche. Il consiglio dura in carica tre anni ed è presieduto da un membro del consiglio stesso. Le sue funzioni principali sono: esprimere pareri sullo sviluppo e la distribuzione territoriale degli istituti scolastici; approvare i piani provinciali di istituzione dei corsi di istruzione ed educazione per gli adulti; collaborare in generale con il ministero e il Provveditorato per l'attuazione dei servizi necessari all'espletamento dell'obbligo scolastico. § Consiglio di facoltà. Organo deliberativo composto dai professori universitari di ruolo nelle diverse facoltà universitarie; formula il piano di studio, assegna ruoli e incarichi, bandisce concorsi. § Consiglio di interclasse o di classe. Organo delle scuole elementari e degli istituti secondari e artistici, a carattere consultivo, rinnovabile ogni anno, costituito da personale docente e da rappresentanti dei genitori e, per i consigli di classe della scuola media superiore, degli studenti (legge 30 luglio 1973, n. 477). § Consiglio di circolo o di istituto. Organo delle scuole elementari e degli istituti secondari e artistici (legge 30 luglio 1973, n. 477), costituito dal direttore didattico o dal preside e da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e degli studenti. Dura in carica tre anni e delibera il bilancio preventivo e consuntivo del circolo o dell'istituto. § Consiglio di disciplina degli alunni. Organo delle scuole medie e degli istituti superiori e artistici (legge 30 luglio 1973, n. 477), costituito dal preside e da 4 membri (due insegnanti e due genitori o un genitore e uno studente). Dura in carica un anno ed è organo deliberante in materia disciplinare. § Consiglio scolastico distrettuale. Organo di governo dei distretti scolastici costituito da personale direttivo e docente, da rappresentanti dei genitori degli alunni, da membri delle organizzazioni sindacali, da rappresentanti dei lavoratori autonomi, delle forze sociali e del comune. Resta in carica per un triennio e si riunisce almeno ogni tre mesi. § Consiglio di interclasse e di classe. Organo di collegamento fra le famiglie e i docenti.

Organizzazione militare

Consiglio Supremo di Difesa. Organo politico presieduto dal presidente della Repubblica e formato dal presidente del Consiglio (vicepresidente), dai ministri degli Esteri, dell'Interno, dell'Ecomia e della Finanza, della Difesa, dell'Industria e Commercio e dal capo di Stato Maggiore della Difesa (con possibilità di allargamento ad altri ministri). Esamina i problemi politici e tecnici inerenti alla difesa e fissa le direttive per l'attività a essa legata. § Consiglio di leva. Uno degli uffici che provvedono alle operazioni di leva. I consigli di leva hanno sede nelle città capoluoghi di provincia ed esaminano i giovani residenti nella città. Nelle altre località viene provveduto per mezzo delle Commissioni mobili di arruolamento. § Consiglio di disciplina. Organo di disciplina chiamato a stabilire se un ufficiale sia passibile della sanzione disciplinare della rimozione (cioè della perdita del grado per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari).

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora