concordato
IndiceLessico
sm. [sec. XVII; pp. di concordare]. Convenzione stipulata tra due parti; accordo, transazione. In particolare, intesa tra l'autorità ecclesiastica e la potestà civile per regolare i loro rapporti.
Concordato. Mussolini legge al cardinale Gasparri le lettere credenziali prima della firma dei Patti Lateranensi.
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Diritto
Concordato fallimentare, procedura prevista dalla legge fallimentare, consistente nell'accordo del fallito con i creditori. Reso esecutivo lo stato passivo, il fallito può proporre ai creditori un concordato presentando domanda al giudice delegato. Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori. Se il concordato è approvato dalla maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, il giudice delegato dichiara aperto il giudizio di omologazione. Il tribunale, se ricorrono le condizioni di legge, omologa il concordato, che acquista così efficacia obbligatoria per tutti i creditori; se viceversa la sentenza lo annulla, il fallimento viene riaperto. § Concordato preventivo, procedura che previene il fallimento consentendo al debitore di offrire ai creditori un soddisfacimento paritetico, senza liquidazione giudiziale delle sue attività. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta di concordato preventivo, delega un giudice per la relativa procedura, ordina la convocazione dei creditori e nomina il commissario giudiziale. Il procedimento si conclude con l'omologazione del concordato da parte del tribunale. Il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori. Qualora il tribunale risolva o annulli il concordato, deve dichiarare il fallimento dell'impresa. § Concordato stragiudiziale, accordo di carattere contrattuale volto a evitare il fallimento di un imprenditore o altri procedimenti concorsuali. Può essere attuato dietro cessione dei beni dell'imprenditore ai suoi creditori e quando questi siano unanimi nell'accettare l'accordo. § Concordato fiscale. In base alle norme contenute nell'art. 2 bis del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, è stata introdotta nel nostro regime fiscale la possibilità di definire la posizione tributaria del contribuente attraverso il sistema dell'accertamento con adesione, al fine di limitare il ricorso al contenzioso tributario. Sono ammessi a usufruire di detto strumento i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. L'amministrazione finanziaria competente invia al contribuente un prospetto con il calcolo del reddito che si presume prodotto in un determinato anno; l'accettazione delle determinazioni effettuate dagli uffici e l'adesione del contribuente provocano la chiusura della pratica e impediscono successivi accertamenti sui redditi fatti oggetto di concordato.
Storia
Fine dello Stato è l'assicurazione del benessere temporale dei sudditi, della Chiesa la salute eterna delle anime dei fedeli. Tale diversità di fini fa della Chiesa e dello Stato due società distinte, ma non reciprocamente indipendenti essendo destinate, per la natura stessa delle cose, a coesistere. Il primo accordo tra Chiesa e Stato si ebbe con l'Editto di Costantino del 313 e resistette praticamente sino alla fine del Medioevo, quando lo Stato respinse, prima di fatto e poi di diritto, l'idea del primato della Chiesa, pur preoccupandosi di conservare con questa rapporti amichevoli. Così s'inaugurò l'era dei concordati, aperta dalla Convenzione tra Pasquale II ed Enrico V (9 febbraio e 11 aprile 1111), cui seguì il concordato di Worms tra Callisto II ed Enrico V (23 settembre 1122). Nell'età moderna ricordiamo il concordato del 1516 fra Leone X e Luigi XII di Francia. Da allora i concordati divennero il sistema normale di definizione dei rapporti fra Chiesa e Stato: il re riconosceva la sovranità della Chiesa nell'esercizio della sua potestà sacramentale e di magistero e la Santa Sede i vari jura majestatica circa sacra (nomina regia agli uffici e benefici ecclesiastici, non gradimento circa la nomina di una determinata persona ad alcuni uffici, vigilanza del re sull'amministrazione ecclesiastica). In Italia si ebbero i concordati con Vittorio Amedeo II (1727), con Vittorio Amedeo III (1795), con Carlo Emanuele IV (1797), con Giuseppe II d'Austria per la Lombardia (1784). In Francia, la Rivoluzione aveva abrogato il concordato del 1516, promulgando in sua vece la Costituzione civile del clero; la situazione venne normalizzata, con il concordato del 1801, da Napoleone, preoccupato di ristabilire la pace religiosa come fattore essenziale di ordine sociale. Dopo la sua caduta, un nuovo concordato si ebbe nel 1817. In Italia, la Santa Sede ne stipulò vari: con Ferdinando I re delle due Sicilie (1818); con Ferdinando II re di Napoli (1834); con Carlo Alberto (1841); con Francesco IV di Modena (1841), ecc. Con la legge delle Guarentigie del 1871, l'antico regime concordatario venne sostituito dal sistema della separazione fra i due poteri. L'esempio fu seguito dalla Francia con le leggi separatiste del 1904. Dopo la I guerra mondiale si ebbe una ripresa dell'attività concordataria: ricordiamo i concordati di Lettonia, Polonia e Lituania, rispettivamente nel 1922, nel 1925 e nel 1927, seguiti da quelli con Romania (1927), Cecoslovacchia (1928) e Iugoslavia (1935). La Germania stipulava pure un concordato nel 1933, rimasto lettera morta con l'instaurazione della dittatura nazista. In Italia si poneva fine al regime separatista e si dava inizio a un nuovo regime concordatario con i Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929 ; un nuovo concordato tra Italia e Santa Sede entrava in vigore il 3 giugno 1985. Il testo era sottoscritto dal presidente del Consiglio italiano B. Craxi e dal cardinale A. Casaroli, segretario di Stato della Santa Sede, il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, a Roma.