Càmera dei Deputati

assemblea rappresentativa che, assieme al Senato della Repubblica, ma da esso distinta, costituisce in Italia il Parlamento. A norma della Costituzione essa esercita il potere legislativo e di controllo politico e finanziario sull'operato del governo. I suoi membri (630) sono eletti per suffragio universale e diretto. Con la legge n. 277 del 1993 sono state modificate le norme relative alla ripartizione dei seggi: infatti in precedenza essi venivano ripartiti proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni circoscrizione elettorale, ora invece in ciascuna circoscrizione, il 75% del totale dei seggi viene attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, mentre il 25% del totale viene attribuito proporzionalmente tra liste concorrenti. La durata normale di ogni legislatura è di 5 anni: un suo prolungamento è ipotizzabile solo in caso di guerra e per legge; ogni accorciamento deve trovare valido motivo in cause gravissime, che non consentano all'assemblea o al governo da essa espresso di legiferare e di governare (mancanza della maggioranza, stasi continuata del potere legislativo o esecutivo per ostruzionismo sistematico). Eleggono la Camera dei Deputati i cittadini che posseggono i requisiti per essere elettori (per l'età 18 anni entro il giorno delle elezioni) e non sono incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto. Per essere deputati occorre che il candidato sia cittadino italiano con diritto al voto e abbia compiuto i 25 anni entro il giorno delle elezioni. La nuova Camera dei Deputati deve essere eletta entro 70 giorni dallo scioglimento della precedente; in questo frattempo la Camera sciolta detiene i suoi poteri sino alla riunione della nuova. Entro 20 giorni dalle elezioni devono essere eletti il presidente e i 4 vicepresidenti della nuova Camera. Le sedute sono pubbliche, a meno che la stessa Camera non decida diversamente. Le delibere prese sono valide solo in presenza della maggioranza dei suoi componenti e approvate dalla maggioranza dei presenti. I diversi gruppi politici che hanno diritto di rappresentanza alla Camera devono essere composti da almeno 20 deputati; se sono in numero inferiore, devono ottenere la relativa autorizzazione a erigersi in gruppo dall'ufficio di presidenza; diversamente, fanno parte di un gruppo misto. Allo scopo di sveltire il lavoro legislativo, 14 commissioni permanenti (composte da deputati dei diversi gruppi in proporzione alla loro entità numerica) esaminano in sede referente i disegni di legge da proporre alla Camera , a eccezione di quelli riguardanti materia costituzionale, elettorale e tributaria, di quelli autorizzanti la delega legislativa e i trattati internazionali o che approvano i bilanci e i consuntivi. Il regolamento per la Camera dei Deputati è proposto dalla giunta permanente del Regolamento e approvato dalla Camera stessa. Le riunioni annuali avvengono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; ogni convocazione straordinaria compete al presidente della Camera e al presidente della Repubblica o deve essere richiesta da almeno un terzo dei componenti la Camera. Per il suo scioglimento agisce in prima persona il presidente della Repubblica, sentito il presidente della Camera. Tale facoltà però gli è tolta se mancano meno di 6 mesi al termine del suo mandato.

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