stranièro

Indice

Lessico

agg. e sm. (f. -a) [sec. XIV; latino extranĕus, da extra, fuori, sul modello del francese ant. estrangier].

1) Agg., di altra nazione, di altri Paesi: i popoli stranieri. Per estensione, che appartiene agli stranieri, che è costituito da stranieri: esercito straniero.

2) Sm., chi appartiene per cittadinanza a uno stato diverso da quello in cui risiede; per antonomasia, il nemico, l'invasore: popolo oppresso dallo straniero.

Diritto

Già il Codice Civile del 1865 riconosceva allo straniero parità di diritti con i cittadini dello stato ospitante. La vigente Costituzione repubblicana, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, non fa nessuna distinzione fra i cittadini dello stato e gli stranieri, escludendo anche la reciprocità (ancora presente nel Codice Civile del 1865) con lo stato di provenienza dello straniero (per cui lo straniero godeva della parità di diritti con gli altri cittadini se il suo stato di provenienza riconosceva uguale parità agli stranieri entro i suoi confini). In particolare lo straniero che nel suo Paese sia impedito di esercitare le libertà democratiche ha diritto all'asilo politico; per il rifugiato politico è esclusa l'estradizione; per contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare all'Ufficio di stato civile una dichiarazione dell'autorità del suo Paese attestante che nullaosta al suo matrimonio; se lo straniero ha domicilio o residenza in Italia, deve fare le pubblicazioni matrimoniali secondo le norme del nostro Codice Civile. Nel processo civile lo straniero può essere convenuto davanti a giudici italiani se è residente o domiciliato anche elettivamente in Italia o ha qui un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; ovvero se la domanda riguarda beni esistenti nello stato o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nello stato, oppure obbligazioni nello stato sorte o da eseguirsi; e anche se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nello stato o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; infine se, nel caso reciproco, il giudice dello stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. In base alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, entrata in vigore il 1º gennaio 1992, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno stato contraente (stati della CEE e dell'EFTA) sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale stato. Sono previste delle competenze speciali che permettono di citare il convenuto in un altro stato contraente (per esempio in materia contrattuale, di obbligazioni alimentari, responsabilità extracontrattuale). Nel diritto internazionale prevale sull'argomento il principio della reciprocità, per cui due stati si accordano di riconoscere allo straniero proveniente dall'altro stato contraente un identico trattamento giuridico. Nel contempo però esistono anche molte convenzioni internazionali, che al di fuori di accordi bilaterali riconoscono allo straniero diritti pari ai cittadini dello stato ospitante in materia di diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà personale, alla proprietà intellettuale e industriale, alle proprie convinzioni religiose ecc.

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