Commissióne delle Comunità Europèe
IndiceFunzioni e competenze
(Commissione europea). Istituzione dell'Unione Europea preposta all'esercizio dell'iniziativa legislativa, al controllo dell'applicazione del diritto comunitario (insieme alla Corte di Giustizia) e al ruolo di rappresentante dell'Unione stessa. Il ruolo e le competenze della Commissione delle Comunità Europee vennero a configurarsi a partire dai trattati istitutivi delle Comunità europee, che negli anni Cinquanta ne decisero la nascita. Originariamente, nell'assetto istituzionale della CEE e della CECA, la Commissione si caratterizzò per l'espletamento di tre tipi di funzioni: partecipazione all'attività normativa, gestione delle politiche di settore e vigilanza sul rispetto dei trattati. Mentre però i trattati CEE le assegnavano un potere d'iniziativa e di proposta nei confronti del Consiglio dei ministri europei, configurandola come organo dotato di competenze complementari, il trattato CECA le attribuiva un'autonoma potestà decisionale. Malgrado dalla metà degli anni Sessanta si sia di fatto assai ridotta la distanza tra queste due funzioni, normativa una e decisionale l'altra, non può dirsi che la Commissione abbia assunto appieno le caratteristiche di un organo esecutivo o di governo. In virtù dell'Atto unico europeo del 1986, primo vero aggiornamento dei trattati istitutivi, e soprattutto grazie alla trasformazione della CEE nell'Unione Europea, nata con il Trattato di Maastricht del 1992, e nel quadro del riassetto delle istituzioni che ne è seguito, la Commissione è assurta definitivamente al ruolo di motore del sistema istituzionale comunitario. Avendo anzitutto il compito d'incarnare e difendere l'interesse generale dell'Unione Europea, essa agisce quale custode dei trattati comunitari e garante della corretta applicazione della legislazione europea da parte degli Stati membri. In questa veste può prendere provvedimenti sanzionatori contro quanti non ottemperino agli obblighi, avviando procedure d'infrazione contro Stati o soggetti privati e potendo ricorrere, in ultima istanza, alla Corte di Giustizia europea. In secondo luogo le competenze normative della Commissione si traducono in un diritto d'iniziativa legislativa che si concretizza (previa consultazione dei soggetti e delle parti sociali eventualmente interessate) in proposte al Consiglio dell'Unione Europea, che può modificarle a maggioranza qualificata con l'accordo della Commissione (in caso contrario occorre l'unanimità), e al Parlamento europeo, che divide con il Consiglio il potere di codecisione in un gran numero di materie (mentre in altre ha solo il diritto di essere consultato). Pur disponendo del potere d'iniziativa, pertanto, la Commissione non prende le decisioni di fondo in merito alle politiche e alle priorità dell'Unione, mentre anche i suoi campi d'azione sono espressamente fissati dal Trattato di Maastricht e comprendono la politica commerciale, industriale e sociale, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, lo sviluppo regionale e la cooperazione allo sviluppo. In questi ambiti la Commissione riveste funzioni più propriamente esecutive, essendo responsabile dell'attuazione e della gestione delle varie politiche e dell'erogazione dei fondi strutturali (diretti a compensare le disparità economiche tra aree ricche e aree povere dell'Unione), nonché del bilancio annuale dell'Unione (verificato dalla Corte dei Conti europea, che ne presenta relazione al Parlamento). In alcuni settori (p. es. concorrenza, agricoltura e politica commerciale), la Commissione dispone di un più ampio margine di autonomia decisionale, non dovendo presentare proposte al Consiglio, sia in virtù dei poteri specifici a essa conferiti dal Trattato di Maastricht, sia per le deleghe affidatele dal Consiglio stesso. Infine ha competenze nel campo dei rapporti internazionali, negoziando accordi in materia di scambi e di cooperazione con Paesi terzi e assicurando i collegamenti con le organizzazioni internazionali, in particolare con l'ONU.
La composizione
La Commissione delibera a maggioranza semplice, dura in carica 5 anni ed è composta da 19 membri e un presidente (che partecipa alle sessioni del Consiglio europeo, dove si riuniscono almeno biennalmente i capi di Stato e di governo). Tutti i 20 componenti della Commissione debbono esercitare il loro mandato in base al principio della piena indipendenza nei confronti dei governi dei singoli Paesi, di organismi o interessi di parte. Gli Stati di maggior peso demografico ed economico (Germania, Spagna, Francia, Italia e Gran Bretagna) dispongono ciascuno di due commissari, mentre ognuno degli altri Paesi è rappresentato da un solo commissario (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia). Spetta al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento, la designazione del presidente, mentre gli altri componenti vengono indicati dai governi dei 15 Stati membri dell'Unione di concerto con il presidente. L'intera composizione della Commissione è infine soggetta all'approvazione del Parlamento, verso il quale i commissari sono collegialmente responsabili del loro operato. Questo sistema di controllo, istituito dal Trattato sull'Unione Europea del 1992 e rafforzato dal Trattato di Amsterdam del 1997, si è aggiunto all'unico potere in precedenza esercitabile dal Parlamento sulla Commissione, ossia la possibilità di esprimere un voto di censura. § Il Trattato di Nizza del febbraio 2001 (in via di ratifica e dunque non ancora in vigore), prevede, a partire dal 2005, una serie di riforme. La composizione della Commissione viene limitata a un unico membro per Stato e vengono altresì rafforzati i poteri del presidente della Commissione, al quale viene assegnato il potere di decidere la suddivisione degli incarichi dei commissari, eventualmente anche procedendo a un rimpasto delle competenze durante il suo mandato, e la facoltà, previa approvazione del collegio, di chiedere a un commissario di presentare le dimissioni. Dal 2019 la Commissione è presieduta dalla politica tedesca Ursula von der Leyen.